Gestione reclami
I reclami indirizzati a AXA Investment Managers (“AXA IM”) devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della propria posizione, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, e devono essere indirizzati per iscritto:
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A mezzo posta
AXA IM PARIS – Sede Secondaria Italiana
Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano -
A mezzo PEC
axaimparis@legalmail.it
I reclami possono pervenire ad AXA IM anche per il tramite dei soggetti collocatori/distributori.
La trattazione dei reclami è affidata alla funzione Compliance.
AXA IM tratta ogni reclamo ricevuto con la massima diligenza, tenendo in conto gli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB, fornendo le proprie determinazioni e le considerazioni sullo specifico caso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso o tramite casella PEC. I dati e le informazioni concernenti i reclami sono conservati nel registro dei reclami istituito da AXA IM in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.
AXA IM assicura la gratuità per l’Investitore dell’interazione con la funzione preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato nonché eventuali spese, i costi e gli oneri contrattualmente previsti per la produzione e invio di documentazione.
Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Dopo aver presentato un reclamo, se insoddisfatto dell’esito o in caso di mancata risposta trascorsi 60 giorni dalla ricezione da parte di AXA IM, il reclamo potrà essere rivolto all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (ACF e di seguito l’“Arbitro”), entro il termine di un anno dalla presentazione del reclamo. In particolare, possono costituire oggetto di controversia presso l’Arbitro l'osservanza degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela degli investitori nella prestazione dei servizi da parte di AXA IM, salvo le seguenti materie: (i) controversie di valore eccedente la somma di Euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione da parte di AXA IM dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli investitori con AXA IM.
Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili sul sito www.consob.it - sezione ACF.
In alternativa l’investitore potrà rivolgersi ad altro organismo specializzato iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.
In caso di prodotti/servizi offerti mediante un sito internet e in caso di controversie extragiudiziali, il Regolamento UE n. 524/2013 ha disposto l’istituzione di una piattaforma che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie online tra consumatori e professionisti. Tale piattaforma è accessibile al seguente link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ e consiste in un sito web interattivo e gratuito, che consente alle parti di procedere online alla risoluzione della controversia.
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